ISCRIZIONE FEDERAZIONE DEI PRECARI DELLA SANITA' CAMPANA

Per iscriversi alla Federazione Precari Sanità Campana bisogna scaricare e compilare il modulo di iscrizione (link presente in questa pagina), leggere e accettare il nostro Statuto (link presente in questa pagina) e consegnare la domanda compilata ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Il costo dell'iscrizione è di 20€ annui. 


Modulo Iscrizione
Modulo di Iscrizione.pdf
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Statuto e Modulo Iscrizione
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STATUTO

 


TITOLO I

DENOMINAZIONE – FINALITA’ - SEDE - DURATA

 

Art.1°) - È costituita un’Associazione denominata “FEDERAZIONE  DEI PRECARI DELLA SANITA’ CAMPANA”.

Art.2°) - L’Associazione si propone quale scopo principale di promuovere azioni volte a migliorare la condizione economico - sociale dei lavoratori precari del Servizio Sanitario della Regione Campania e delle loro famiglie  . L’Associazione si propone altresì di promuovere attività al fine di sensibilizzare la collettività ai problemi della assistenza sanitaria  nazionale e regionale. L’Associazione non ha fini di lucro.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione conta sull’impegno dei soci e di quanti ne condividono le finalità istituzionali.

L’Associazione, inoltre, potrà: - proporre attività e azioni giudiziali volte alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori precari che hanno stipulato contratti di natura lavorativa ed aventi ad oggetto prestazioni legate all’assistenza con enti del servizio Sanitario della Regione Campania e delle loro famiglie ;  - svolgere attività di studio e ricerca, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle  materie economiche, sociali e giuridiche nell’ambito degli scopi dell’Associazione; - appoggiare, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle attività dell’Associazione; - sostenere l'attività di enti che agiscono in campi affini.  L’Associazione non ha  fine di lucro, tutti gli eventuali proventi derivanti dalle attività espletate dall’Associazione sono destinati ad assicurare in primo luogo la copertura delle spese di gestione ordinaria e speciale dell’Associazione stessa, ed in secondo luogo ad investimenti patrimoniali, il tutto secondo quanto stabilito in questo statuto in materia di Patrimonio e Bilancio. L’Associazione è, inoltre, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite da associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per salvaguardare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la propria attività.

Art.3°) La sede legale è fissata in Salerno, alla Via degli Uffici Finanziari 28.

Il Consiglio Direttivo potrà costituire sedi staccate, definendone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale. Gli associati, per quanto concerne i rapporti con i terzi derivanti dalla loro attività sociale, sono elettivamente domiciliati in sede.

Art.4 °)  Le entrate della Associazione sono costituite da:

- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;

- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;

- redditi derivanti dal patrimonio;

- quote e contributi dei soci , dei Benemeriti ed altri sovventori;

- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque  conseguiti.

Art.5°)  Il patrimonio della Associazione è composto da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facenti capo. I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Associazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.

Art.6°) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

 

 

TITOLO II

I SOCI

 

Art.7°) Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Possono assumere la qualità di socio le persone fisiche, che hanno stipulato contratti di natura lavorativa ed aventi ad oggetto prestazioni legate all’assistenza con enti del servizio Sanitario della Regione Campania. Per assumere la qualità di socio è necessario essere associati all’Associazione FEDERAZIONE  DEI PRECARI DELLA SANITA’ CAMPANA, con sede in  Salerno, alla Via degli Uffici Finanziari n. 28. Sono soci coloro che aderiscono alla Associazione versando la quota di iscrizione annua che verrà determinata, di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto nell’assemblea dei soci, indipendentemente dalla categoria di soci cui appartiene.

Art.8°) Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 9°) Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, fermo restando l’obbligo di versare la quota associativa per il periodo di iscrizione in corso al momento dell’esercizio del diritto di recesso. Il recesso va esercitato a mezzo di raccomandata a.r. alla sede sociale. Si ha recesso implicito quando, iniziato l’anno sociale, il Socio non versi la sua quota associativa entro il 31 marzo dell’anno stesso.

 

 

 

TITOLO III

LA STRUTTURA

 

Art.10°) Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- i Comitati;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori.

Art.11°)  I soci hanno il diritto di riunirsi in assemblea per deliberare:

a)      sulle proposte del Presidente concernenti la straordinaria amministrazione e che comunque implichino  impegni per spese non previste dai relativi capitoli del bilancio approvato;

b)      sulle modifiche da apportare allo statuto per quelle norme che riguardano il patrimonio della Associazione;

c)      sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;

d)      sulla approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo.

Art.12°)  Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie e restano analiticamente disciplinate dai successivi articoli.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci anche gli assenti o i dissenzienti.

Art.13° ) Le Assemblee ordinarie e straordinarie si riuniscono nella sede della Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, previa affissione nell’Albo Sociale. Tale avviso deve essere inviato, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal socio, o  raccomandata, fax, sms telefonico o qualunque altra forma di comunicazione documentabile, almeno otto giorni prima della data stabilita.

Art.14°) La convocazione e l’ordine del giorno delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono fissati dal Consiglio Direttivo, ove non vi sia specifica richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art.15°) I soci non in regola con i pagamenti possono partecipare all’assemblea ma senza diritto al voto.

Art.l6°) Coloro che hanno diritto a partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare solo da altro socio avente uguale diritto mediante delega scritta. Un socio non può rappresentare in un’unica Assemblea  più di 5 soci.

Art.17°) L’Assemblea dei soci diretta dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o , nel caso sia assente pure quest’ultimo, dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal  Segretario del Consiglio Direttivo, che viene nominato al suo interno, ed in sua assenza da un segretario designato dall’Assemblea. Il Presidente ha pieni poteri, per appurare la regolarità delle deleghe , il numero dei presenti, ed il diritto dei Soci a partecipare all’Assemblea, per accertare se questa sia regolarmente costituita , per dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Art.18°) Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art.19°) L’ Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, almeno la metà di essi. Le deliberazioni sono valide col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art.20°) L’Assemblea Straordinaria è competente per le modificazioni dello statuto e nelle altre ipotesi previste espressamente dalla legge e dal presente Statuto, mentre tutte le altre decisioni spettano all’Assemblea Ordinaria.

Art.21°) Le deliberazioni delle Assemblee saranno fatte constatare da appositi verbali che, trascritti nel libro dei verbali, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi, daranno prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Consiglio Direttivo

Art. 22°) Il Consiglio Direttivo, nominato dall’assemblea soci suddivisa in comitati,  è  composto da un numero di  componenti pari alla somma di due rappresentanti di ogni comitato i quali durano in carica cinque  anni, sia per il primo mandato che per i mandati successivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva. Il consiglio nomina al suo interno un Segretario. Il Presidente ed il Vice Presidente sono componenti del Consiglio Direttivo.

Art.23°)Ampliamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo durante il suo mandato può provvedere alla nomina di ulteriori consiglieri, chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva. Tali Consiglieri durano in carica per il periodo restante del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso l’assemblea non convalidasse le nomine, esse cessano la loro efficacia dal momento stesso in cui viene presa la decisione Assembleare.

Art.24°) Funzioni del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione politica ed organizzativa della Associazione ed in particolare:

-  stabilisce le linee guida per l'attività della Associazione su base annuale ;

- impartisce i conseguenti indirizzi al Presidente e vigila sulla loro attuazione;

- approva eventuali regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Presidente; detti regolamenti, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente Statuto, vincolano  l’Associazione e tutti i suoi organi.

Art.25°) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal socio, o  raccomandata, fax, sms telefonico o qualunque altra forma di comunicazione documentabile, almeno otto giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con le stesse modalità, almeno due giorni prima di quello per il quale è fissata la riunione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da altro Consigliere mediante delega scritta. Un Consigliere non può rappresentare in un’unica riunione  più di 5 Consiglieri.  Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora si verifichi una parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; tali verbali saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.

Presidente e Vice Presidente

Art.26°) La nomina del Presidente e del Vice Presidente sono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da parte dell’Assemblea Ordinaria. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle cariche di Presidente e di Vice Presidente possono essere eletti soltanto i soci , con una irreprensibile condotta morale e civile, sia nella vita pubblica che in quella privata. Il Presidente può essere revocato soltanto per giusta causa, anche prima della scadenza della carica e con adeguata motivazione, con una votazione dell’Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza assoluta.

Art.27°) Il Presidente rappresenta l’Associazione e dà attuazione agli indirizzi indicati dal Consiglio Direttivo e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini della Associazione, organizzando e dirigendo l'attività e la gestione dell’Associazione medesima. A tali fini al Presidente compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. A mero titolo esemplificativo, egli può:

- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per realizzare ogni attività rientrante nell'oggetto della Associazione;

- nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le attività nell'oggetto della Associazione;

- rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed amministrativi in nome e per conto dell’Associazione “FEDERAZIONE  DEI PRECARI DELLA SANITA’ CAMPANA”;

- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;

- esternare la volontà dell’Associazione sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

- predisporre regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Associazione;

- accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;

- deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecnici, procuratori alle liti.

Per impegni economici di importo superiore al limite di spesa, determinato di anno in anno dal Consiglio direttivo, il Presidente ha l'obbligo di chiedere l’autorizzazione del Consiglio direttivo stesso.

Sulla base degli indirizzi designati dal Consiglio Direttivo, il Presidente predispone i programmi esecutivi per le varie attività della Associazione; per ogni iniziativa viene di regola individuato, dal Consiglio direttivo, un responsabile, che ne segue l'esecuzione e riferisce al Consiglio Stesso sull'andamento dei lavori.

Il Presidente può delegare, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, alcune sue funzioni a membri del Consiglio Stesso. In tutti i casi in cui il Presidente non può adempiere alle proprie funzioni, egli sarà sostituito dal Vice Presidente.

I Comitati

Art. 28° ) I Comitati svolgono esclusivamente una funzione elettiva nel  procedimento di formazione del Consiglio Direttivo.

Art. 29°) Un comitato è composto dai soli soci  che sono titolari o sono stati titolari di un rapporto lavorativo con una stessa azienda o uno stesso ente integrato nel Servizio Sanitario della Regione Campania . Un comitato è composto da minimo 10 soci; qualora i soci che sono titolari o sono stati titolari di un rapporto lavorativo con una stessa azienda o uno stesso ente integrato nel Servizio Sanitario della Regione Campania non raggiungano tale numero possono unirsi altri soci e costituire un comitato di 10 o più soci. Ogni comitato costituito, elegge due componenti del Consiglio Direttivo, uno appartenente alla Dirigenza Sanitaria e uno appartenente al Comparto Sanitario. Qualora non siano presenti all’interno dello stesso Comitato due persone con tali requisiti, solo in tal caso si possono nominare due rappresentanti della stessa compagine professionale. Tali nomine  sono valide se sono state prese dal comitato con le preferenze espresse della metà più uno dei componenti del comitato.

Collegio dei Revisori

Art. 30°) L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, su proposta del Consiglio direttivo o di un quinto dei soci,  nomina un Collegio dei Revisori. Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall’assemblea che elegge fra costoro il Presidente del Collegio.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’assemblea.

Il Collegio presenta annualmente una dettagliata relazione sul conto consuntivo e  ed un parere sul conto preventivo, da depositare presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per  l'approvazione da parte dell’assemblea dei soci.

La nomina del Collegio dei revisori è obbligatori nel caso in cui l’Associazione abbia più di mille associati.

Rimborsi spese e compensi

Art. 31°) Ogni carica connessa a tutti gli organi previsti dal corrente Statuto è assolutamente gratuita. Tuttavia possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo, anche in modo differenziato, compensi periodici o non ricorrenti, legati a particolari responsabilità assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti. Agli stessi soggetti spetta il puro rimborso delle spese sostenute, e documentate, per l'esercizio delle loro funzioni.

 

 

 

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

 

Quote patrimoniali e dimissioni

Art.32°) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme di tutti i componenti attivi relativi a bene mobili ed immobili, diritti, crediti e valori numerari e da tutti i componenti passivi espressivi sia di debiti che di poste correttive ed accantonamenti accolti nell’inventario.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall’utile prodotto da manifestazioni;

c) dai contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni, nonché da altri Enti Pubblici, da offerte e liberalità di privati;

d) da ogni altra entrata che concorre ad aumentare l’attivo sociale.

La cassa  è retta da un Tesoriere, il quale viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Art.33°) La quota è personale e non è trasmissibile.

Esercizio sociale

Art.34°) L’Esercizio dell’Associazione si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio relativo all’esercizio concluso ed una relazione espositiva della gestione svolta e programmatica per il seguente esercizio. I citati documenti devono essere integrati da una relazione del Collegio dei Revisori, qualora sia stato nominato. Il bilancio e le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato, devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione  dell’Assemblea Generale ordinaria e ciascun socio può estrarne copia a sue spese.

Bilancio e relazioni

Art.35°) Il bilancio annuale si compone di:

a) situazione patrimoniale;

b) un conto economico;

c) una relazione che illustri i principali mutamenti patrimoniali e le voci di spesa e di entrata con descrizione analitica del titolo, nonché i programmi di attività per l’esercizio avvenire.

 

 

 

TITOLO V

STRUTTURE ASSOCIATIVE

 

Art.36°) I servizi e le strutture della Associazione sono destinate all’uso esclusivo dei soci e dei loro familiari che possono usufruirne alle condizioni che saranno stabilite di anno in anno con appositi regolamenti interni dal Consiglio Direttivo ed ai quali i soci sono tenuti ad uniformarsi.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilirà il contributo che ogni singolo socio dovrà corrispondere.

 

 

 

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

Art.37°) I provvedimenti disciplinari sono:  il richiamo, la sospensione, la radiazione e l’espulsione. Il richiamo sarà applicato nel caso di trasgressione di lieve entità alle norme dello Statuto e dei regolamenti; esso è verbale e può essere inflitto dal Presidente e da chi ne fa le veci. La sospensione sarà irrogata nei casi più gravi nonché in pendenza di accertamenti che possono condurre alla espulsione. Durante la sospensione  restano immutati  gli obblighi del Socio verso l’Associazione. La radiazione sarà applicata nel caso di violazione agli obblighi e doveri del socio ed in particolare nel caso che il socio non corrisponda quanto dovuto alla Associazione nei dieci giorni successivi ad invito e diffida comunicatigli a distanza di otto giorni l’uno dall’altra. La espulsione sarà applicata nel caso che il socio si comporti in modo che comunque menomi la sua figura di gentiluomo o la dignità della Associazione o nel caso di trasgressioni che rivestano carattere di particolare gravità, nonché in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione. I provvedimenti di sospensione, radiazione ed espulsione sono impartiti dal Consiglio Direttivo, con votazione segreta e sono comunicati all’interessato con lettera raccomandata.

Art.38°) Avverso i provvedimenti disciplinari è consentito il  ricorso all’assemblea dei soci entro di quindici giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato.

L’assemblea dei soci è tenuta a esprimersi entro i trenta giorni dalla presentazione del ricorso sentito l’interessato invitato formalmente. Il giudizio dell’assemblea è inappellabile. Nel caso in cui il ricorrente non si presenta innanzi alla assemblea dei soci perde il diritto di essere sentito.

 

 

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art.39°)  L’Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria dispone lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La liquidazione è affidata ad un Collegio di liquidatori presieduto dal Presidente in carica o da chi ne fa le veci e formato dallo stesso e da due Soci eletti dall’Assemblea dei Soci.

L’attivo liquidato sarà devoluto secondo quanto stabilito dall’Assemblea nella decisione di scioglimento.

Art.40°) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalle disposizioni speciali di legge o di regolamento.

 

 

 

Delega per Riunioni Consiglio Direttivo
Delega per riunioni Consiglio Direttivo.[...]
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